L’alternanza scuola lavoro. Alcuni riferimenti normativi

ASL

Il decreto legislativo 77/2005 definisce l’alternanza scuola-lavoro come modalità per realizzare la formazione del secondo ciclo e assicurare ai giovani le competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Possono chiedere l’accesso all’alternanza scuola-lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, gli studenti che abbiano compiuto 15 anni, per lo svolgimento dell’intera formazione fino ai 18 anni o di parte di essa. I percorsi di alternanza sono realizzati sulla base delle convenzioni con le imprese o con le camere di commercio o con gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento svolti in situazione lavorativa. I percorsi di alternanza devono essere  programmati all’interno del PTOF e  svolti nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di studio anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.

Il D.Lgs prevede la presenza di un tutor interno e di un tutor esterno designato dal soggetto ospitante. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti sono attribuiti all’istituzione scolastica e si concludono con il rilascio di una certificazione supplementare relativa alle competenze acquisite.

Sebbene l’alternanza scuola lavoro sia presente da oltre 10 anni negli ordinamenti scolastici, è la prima volta che una norma, la legge 107 al comma 33, stabilisce il monte ore obbligatorio. L’alternanza, a seguito delle decisioni assunte nel PTOF, potrà avvenire non solo in sostituzione di quote dell’orario curriculare, ma quale integrazione dello stesso.

Il comma 34 introduce la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e specifica che le convenzioni possono essere stipulate anche con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Il comma 35 prevede che l’alternanza possa essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche o con la modalità dell’impresa formativa simulata o all’estero. Le IFS interagiscono fra di loro e operano nel mercato della rete telematica, rispettando la normativa come se fossero aziende reali e, sebbene contribuiscano a sviluppare competenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro non sostituiscono l’esperienza in azienda con lo stesso valore formativo e orientativo.

Il comma 37 prevede che sia emanato un regolamento con cui è definita la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio. Il comma 38 stabilisce che la cultura della sicurezza e del lavoro sia parte integrante della formazione di tutti gli studenti della scuola secondaria di 2° grado. Dunque si attribuisce alle scuole, a livello normativo, la responsabilità dello svolgimento delle attività formative dedicate alla sicurezza. Il comma 39 prevede lo stanziamento di 100 milioni annui di euro per sviluppare l’alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di 2°grado. Tali risorse finanziano l’organizzazione delle attività, l’assistenza tecnica e il monitoraggio.

Il Dirigente scolastico individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro e stipula convenzioni finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente. Una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate dovrà essere compilata dal Dirigente evidenziandone punti di forza, di debolezza e il potenziale formativo.

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